Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira ad incrementare le risorse del Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e attualmente disciplinato dall'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, attraverso i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni dei limiti di velocità, accertate con strumenti di rilevazione automatica (autovelox).
      Lo scopo del Fondo è di intervenire ogni volta che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo o natante non identificato, non coperto da assicurazione o assicurato presso un'impresa in stato di liquidazione coatta amministrativa, ovvero rubato. Giurisprudenza e dottrina prevalenti sono dell'avviso che l'obbligazione gravante sul Fondo di garanzia non abbia natura di indennizzo, bensì di risarcimento. Ne consegue che il Fondo copre non solo i danni patrimoniali patiti dal danneggiato a seguito del sinistro, ma anche quelli non patrimoniali.
      La proposta di legge, è, inoltre, diretta ad evitare che gli enti locali deputati a riscuotere i proventi delle sanzioni comminate per infrazioni al codice della strada, nei tratti stradali di propria competenza, e in particolare i piccoli comuni, siano incentivati, per pure ragioni di bilancio, ad applicare in maniera accanita e punitiva, con conseguente penalizzazione per gli automobilisti, quanto previsto dal vigente codice della strada in materia di accertamento con strumenti di rilevazione automatica delle violazioni dei limiti di velocità.

 

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